Modificato l´art. 53 del Testo Unico n. 1124/65

Semplificazioni per denuncia malattia professionali

  Ambiente, Igiene e Sicurezza  

Con Decreto 3 luglio 2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato la delibera n. 42 del 14 aprile 2010, con la quale l’Inail ha modificato l´art. 53 del Decreto Presidente della Repubblica n. 1124/65.

Con la nota n. 584 del 26 gennaio 2010, l’Istituto aveva comunicato la realizzazione di una funzione informatica attraverso la quale agevolare la trasmissione ed acquisizione via internet della denuncia di malattia professionale e della denuncia di silicosi/asbestosi. Tale procedura risulta ora ulteriormente semplificata: se la denuncia di malattia professionale viene effettuata per via telematica, infatti, il datore di lavoro non deve più trasmettere il relativo certificato medico, che dovrà essere inviato all’Istituto solo in caso di sua espressa richiesta, che, di norma, avviene quando il documento non è stato inviato all’Istituto dal lavoratore o dal medico certificatore.

Il provvedimento, che semplifica solo il procedimento relativo alla denuncia di malattia professionale per via telematica del datore di lavoro, non modifica l’obbligo del lavoratore di trasmettere al datore di lavoro il certificato medico di cui all’art. 53 del TU, momento dal quale decorre, tra l’altro, il termine di cinque giorni per l’invio della denuncia all’Inail.

Il certificato, lo ricordiamo, deve contenere necessariamente oltre l´indicazione del domicilio dell´ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall´ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore.

Conseguentemente l’obbligo di denuncia all’Inail scatta solo dal momento in cui il datore di lavoro viene in possesso del suddetto certificato medico, trasmesso dallo stesso o da altri soggetti, come i medici del SSN o l’Inail stesso se l´assicurato o il medico hanno fatto pervenire direttamente all´Istituto la certificazione medica: in questo caso la sede competente provvede a richiedere, immediatamente, al datore di lavoro la compilazione e l´inoltro del relativo modulo di denuncia, informandolo formalmente che, se non vi provvede entro cinque giorni dalla data di ricezione della richiesta, troverà applicazione nei suoi confronti la sanzione prevista dalla legge n. 561/1993.

Il decreto ministeriale è entrato in vigore lo scorso 8 settembre 2010.

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