La Regione Lombardia ha comunicato a tutti i comuni che gli annunci commerciali contrattualizzati prima del 31 dicembre 2011 e finalizzati alla vendita o all’affitto di immobili che non riportano l’indicazione della classe energetica di un edificio non sono sanzionabili. Sono stati così salvaguardate le centinaia di migliaia di annunci posti in strada e in internet che rischiavano sanzioni altissime.
La violazione dell’obbligo sussiste, quindi, solo per i contratti effettuati a partire dallo scorso 1° gennaio 2012.
Per tutto ciò che è stato predisposto entro il 31 dicembre dell’anno passato, però, il titolare dell’annuncio deve aver trasmesso con raccomandata o posta certificata un’autodichiarazione al Comune in cui è situato l’immobile, indicando il numero e il luogo esatto in cui sono affissi i cartelli in questione. Il titolare dell’annuncio, naturalmente, deve conservare una copia.
Dallo scorso 1° gennaio su tutto il territorio nazionale è obbligatorio indicare su tutti gli annunci economici (cartelli affissi nelle agenzie immobiliari, avvisi su internet e sui quotidiani) a quale classe energetica appartiene l’edificio in vendita e la sua prestazione energetica.
Varie regioni hanno integrato la normativa nazionale contenuta nel Decreto legislativo n. 28/2011 in materia di integrazione di impianti ad energia rinnovabile negli edifici.
Le norme applicative stabilite da Regione Lombardia, ad esempio, sono le seguenti:
- obbligo per tutti i soggetti che pubblicano annunci - sia i privati che le agenzie immobiliari - di indicare negli annunci commerciali di vendita e locazione immobili l’indice di prestazione energetica (espresso in KWH/metro) quadro per anno o KWH/metro cubo per anno a seconda della destinazione d’uso dell’immobile) e la classe energetica (A, B, etc.);
- sanzione da
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