La Legge n. 120/2010 detta disposizioni in materia di sicurezza stradale

Codice della Strada: principali novità

  Mobility (terra, acqua, aria)  

Di seguito riepiloghiamo alcune delle principali modifiche apportate al Codice della Strada dalla Legge n. 120/2010, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale del  29 luglio 2010 n. 120. Le disposizioni sono entrate in vigore lo scorso 13 agosto 2010, ad eccezione delle norme relative alla guida in stato di ebbrezza o sotto l´influsso di sostanze stupefacenti, che sono entrate in vigore già il 30 luglio 2010.

Sanzione da 1.842 a 7.369 euro per chi circola con un veicolo sospeso dalla circolazione perché non revisionato. In caso di reiterazione della violazione è prevista la confisca del mezzo (art. 1 comma 6).

Sanzione da 155 a 624 euro per chi circola con veicoli la cui circolazione è vietata perché inquinanti. In caso di reiterazione della violazione in un biennio è prevista la sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni (art. 2 comma 1).

La targa del veicolo diventa personale e non può essere abbinata contemporaneamente a più di un veicolo: viene trattenuta dal proprietario del veicolo in caso di vendita, di costituzione di usufrutto, di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, di esportazione all´estero e di cessazione o sospensione dalla circolazione del veicolo. Per chi circola senza targa è disposto il fermo amministrativo (confisca in caso di reiterazione) del veicolo per tre mesi. Le novità relative alla targa personale, però, entreranno in vigore dopo la predisposizione di un regolamento che dovrà essere approvato entro 12 mesi. 

E´ obbligatorio dichiarare (entro 30 giorni) ogni mutamento giuridico nell´intestazione del veicolo nel caso in cui un soggetto diverso dall´intestatario della carta di circolazione abbia la disponibilità del veicolo per almeno 30 giorni (art. 12 comma 1).

I punti della patente persi si riacquistano sostenendo una prova di esame al termine dei corsi di aggiornamento. La frequenza ai corsi di aggiornamento consente di riacquistare 6 punti (9 per chi ha la patente professionale). All´esame si deve sottoporre anche il titolare della patente che, dopo una prima violazione che fa perdere almeno 5 punti, compia nell´arco di 12 mesi altre due violazioni che fanno perdere ciascuna almeno 5 punti (art. 22 commi 1 e 2).

Si perdono 3 punti se si superano i limiti massimi di oltre 10 km/h ed entro i 40 km/h; si perdono 6 punti se si superano i limiti di oltre 40 km/h ed entro i 60 km/h; si perdono 10 punti se si superano i limiti di oltre 60 km/h (art. 22 comma 3).

Ai fini dell´accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l´interessato deve esibire una certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti.

Il sistema della decurtazione dei punti viene esteso a tutti i guidatori esteri (art. 24 comma 2).

Obbligo di tenere accese le luci di posizione e gli anabbaglianti nei centri abitati per ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli (art. 26 comma 1).

Obbligo delle cinture di sicurezza sulle minicar per guidatori e passeggeri. Inoltre obbligo per i ciclisti di indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità al di fuori dei centri abitati da mezz´ora dopo il tramonto a mezz´ora prima dell´alba e in galleria (art. 28 commi 4-6). 

Modificate le regole in materia di periodi di guida, interruzioni e documentazione per i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone e cose. La durata della guida e i controlli sono disciplinati dal Regolamento CE 561 del 15 marzo 2006. Le violazioni possono essere accertate anche tramite le registrazioni dei dispositivi di controllo sui veicoli. E´ prevista una multa che va da 307 a 1.228 euro nei confronti del conducente sprovvisto dell´estratto del registro di servizio o della copia dell´orario di servizio. Stessa sanzione se la documentazione è incompleta o alterata. Oltre alle sanzioni è previsto il ritiro temporaneo dei documenti da parte dell´organo accertatore nei casi di violazione dei tempi di guida e delle interruzioni. Si applicano le sanzioni italiane anche per le violazioni commesse in altro Stato dell´Unione Europea. L´impresa è obbligata in solido al pagamento della sanzione con l´autore della violazione delle norme previste dall´articolo (art. 30 comma 1).

Revoca della patente per chi in autostrada o su strade extraurbane principali inverte la marcia, attraversa lo spartitraffico, effettua retromarcia, circola nelle corsie di emergenza se non per entrare e uscire dalla carreggiata (art. 30 comma 2).

Sanzione pecuniaria da 500 a 2.000 euro con tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l. Arresto da 6 mesi a 1 anno oltre 1,5 g/l e, inoltre sospensione della patente da 1 a 2 anni. Revoca della patente in caso di recidiva nel biennio e confisca del veicolo. Le sanzioni vengono raddoppiate per chi, in stato di ebbrezza, provoca un incidente stradale; inoltre viene disposto il fermo amministrativo del veicolo (art. 33 comma 1).

Per chi guida sotto l´effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope è previsto l´arresto da 6 mesi a 1 anno e la sospensione della patente da 1 a 2 anni.

Scendono da 150 giorni a 90 giorni i tempi di notifica dei verbali di contestazione delle violazioni al Codice della Strada. E´ inoltre introdotta un´ulteriore notifica, da recapitare entro 100 giorni, agli obbligati in solido (es. guidatore diverso dal proprietario del veicolo) quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore (art. 36 comma 1).

Per la notifica all´opponente del ricorso e del decreto con cui il giudice di pace fissa l´udienza di comparizione si possono utilizzare anche il fax o la posta elettronica. L´udienza di comparizione, poi, va fissata entro 30 giorni dalla notifica del ricorso. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l´udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice di pace entro 20 giorni dal deposito dello stesso. L´opposizione che viene fatta contro la multa non sospende più automaticamente l´esecuzione del provvedimento, a meno che il giudice non ravvisi gravi e documentati motivi (art. 39 comma 1).

Possibilità di fare istanza al prefetto per conseguire permessi di guida temporanei in caso di ritiro della patente. Il permesso di guida a ore è previsto per casi specifici e per determinate fasce orarie e, comunque, non oltre 3 ore al giorno. La richiesta deve essere motivata e documentata (es. ragioni di lavoro quando si è impossibilitati ad utilizzare il mezzo pubblico). Qualora l´istanza venisse accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle ore complessive per le quali è autorizzata la guida (art. 42 comma 1).

In caso di incidente con decessi o feriti gravi provocato da un veicolo per il trasporto di merci è disposta la verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale presso il committente, il vettore, il caricatore e il proprietario della merce (art. 51 comma 1).

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