FOCUS ON LINE - RIVISTA N° 9, 7 giugno 2014

Ambiente, Igiene e Sicurezza, Problematiche ambientali

Caldaie e climatizzatori: nuovo libretto di impianto (unico)
Nuovo anche il modulo del rapporto di controllo dell’efficienza energatica

Dal 1° giugno 2014 gli impianti termici di climatizzazione invernale od estiva (caldaie, condizionatori d'aria, etc.), nuovi o già esistenti, devono essere muniti del nuovo libretto di impianto conforme al modello approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10 febbraio 2014, che ha dato attuazione delle norme di manutenzione sancite dal Decreto Presidente della Repubblica n. 74/2013.

Il nuovo libretto è unico, composto da varie schede, riguardanti sia gli impianti di riscaldamento sia quelli di raffreddamento come i condizionatori. In caso di installazione di un impianto nuovo è l'installatore che fornisce e compila il libretto. Per gli impianti già esistenti, invece, la responsabilità grava sul soggetto responsabile (il proprietario o comunque l'occupante dell'immobile), ed è demandata al tecnico manutentore per quanto riguarda i dati tecnici.

I vecchi libretti sostituiti dal nuovo non devono essere eliminati, ma debbono lasciati in allegato.

Il nuovo libretto è scaricabile dal sito del ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it) per la compilazione manuale. E' possibile anche compilarlo telematicamente con una guida in linea, accedendo al sito del CTI (Comitato Termotecnico Italiano - 2), fermo l'obbligo di stamparlo in caso di eventuali ispezioni.

Sempre dal 1° giugno 2014 sono in vigore i nuovi moduli dei “rapporti di controllo dell'efficienza energetica”, che debbono essere rilasciati dai tecnici dopo ogni intervento di manutenzione o controllo.

I controlli devono riguardare la manutenzione ordinaria, con la periodicità prevista dal manuale tecnico dell'impianto, e l'efficienza energetica, con la periodicità indicata dal Decreto Presidente della Repubblica n. 74/2013, che va da due a quattro anni a seconda delle caratteristiche dell'impianto. Gli controlli periodici riguardano gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza superiore a 10 kW e gli impianti termici di climatizzazione estiva di potenza superiore a 12 kW. Sono, quindi, incluse le normali caldaie domestiche, mentre è esclusa la gran parte dei piccoli condizionatori domestici.

La responsabilità sui controlli e sulle manutenzioni è in capo al soggetto “responsabile”, vale a dire il proprietario dell'immobile o di chi lo occupa ad altro titolo. A loro possono essere comminate le sanzioni relative ai mancati controlli (variabili da 500 a 3.000 euro) e alla mancata autocertificazione degli stessi al Comune. Per quanto riguarda la compilazione dei rapporti di controllo la responsabilità è del tecnico che li effettua, con sanzioni da 1000 a 6.000 euro.