Il modello della SDT approvato con Decreto ministeriale n. 554/09, ha carattere tassativo, ma non è obbligatorio

Autotrasporto: chiarimenti sulla scheda di trasporto (SDT)

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Il modello della SDT, approvato con Decreto ministeriale n. 554/09, ha carattere tassativo: deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 7 bis del Decreto legislativo n. 286/05 e dal suddetto decreto, ma non è vincolante per quanto riguarda l’aspetto, la forma e le caratteristiche dello stampato. E’ possibile quindi predisporre modelli o stampati diversi a condizione che comprendano tutti gli elementi contenuti nel modello ministeriale di SDT.

L’obbligo di compilare e di tenere a bordo mezzo la scheda di trasporto, ovvero di copia del contratto o di altra documentazione equivalente, è entrato in vigore lo scorso 19 luglio, vale a dire il 15° giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale.

L’obbligo di compilare la SDT, prima dell’inizio di ogni viaggio ed in ogni suo “campo obbligatorio”, è in capo a tutti i committenti che si avvalgono del servizio di trasporto in conto terzi, a prescindere dal mezzo di trasporto e dalla tipologia di merce trasportata. La circolare ministeriale prevede delle esenzioni nella compilazione della SDT che riguardano il trasporto conto proprio, quelli espressamente esclusi dal campo di applicazione della Legge n. 298/74 e il trasporto a collettame.

E’ possibile affidare la compilazione della scheda ad altri soggetti, escluso il vettore. Non è prevista alcuna forma particolare per la delega, ferme restando, comunque, le responsabilità in capo al committente, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto legislativo n. 214/08.

Si consiglia di tenere presso l’azienda committente almeno una copia della scheda in quanto la SDT viaggia in originale sul veicolo e, in caso di smarrimento o di distruzione della stessa, la merce non sarebbe accompagnata dalla SDT ed il committente sarebbe sanzionabile.

Per identificare i soggetti della filiera del trasporto e riportare le loro generalità nella SDT o nella documentazione equivalente o equipollente che necessità di integrazioni, è opportuno fare riferimento alle definizioni contenute nell’art. 2 del Decreto legislativo n. 286/05.

Il Decreto ministeriale n. 554/09 e la circolare statuiscono che la SDT può essere sostituita dal contratto di trasporto stipulato per iscritto ovvero da documenti considerati equipollenti.

Il contratto di trasporto può sostituire la SDT, a bordo mezzo, solo se ha tutti gli elementi essenziali previsti dall’art. 6, comma 3, del Decreto legislativo n. 286/05 e su di esso è apposta data certa.

La disciplina relativa ai documenti equipollenti è contenuta nell’art. 3 del Decreto ministeriale n. 554/09 e nella circolare, nella quale si precisano i documenti considerati  equipollenti e la loro diversa funzione di sostituzione della SDT. Secondo la circolare, tali documenti debbono essere integrati (per es. il documento di trasporto ed il formulario rifiuti) che accompagnano il trasporto domestico, con gli elementi previsti dalla SDT o con la scheda medesima che conterrà le informazioni mancanti; mentre, per i trasporti internazionali di merci, ha valenza l’equipollenza dei documenti accompagnatori (lettera di vettura CMR, i documenti doganali, il documento di cabotaggio di cui al DM 3.4.2009) e, quindi, non dovrà essere redatta alcuna SDT.

Opera l’esenzione dalla compilazione della SDT in caso di trasporto a collettame effettuato da un vettore con un solo mezzo, nel quale sono caricate partite di merci, ciascuna di peso inferiore alle 5 tonnellate, anche della stessa tipologia merceologica, purché siano commissionate da più mittenti e sussista idonea documentazione che comprovi tale fattispecie di trasporto.

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