Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha risposto ad un interpello (n. 52/08)sulla questione della consegna del documento di valutazione dei rischi (DVR) al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Consegna del DVR al RLS

  Ambiente, Igiene e Sicurezza  

Il Decreto legislativo n. 626/94 aveva previsto che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) avesse accesso al documento di valutazione dei rischi (DVR). Successivamente nel 2000 il Ministero del Lavoro chiarito che il documento doveva essere materialmente consegnato, salve eventuali esigenze di segretezza aziendale.

L’art. 53, comma 5, del Decreto legislativo n. 81/08 ha modificato la disposizione, ha introdotto l´obbligo di consegna del DVR ed ha previsto che tutta la documentazione relativa agli obblighi di salute e sicurezza possa essere tenuta su supporto informatico.

La risposta n. 25/08 ad interpello data dal Ministero del Lavoro chiarisce che la disposizione sulla consegna del DVR deve esser letta in coordinamento con quella che prevede che esso possa essere tenuto su supporto informatico.

Pertanto, l’adempimento dell´obbligo di legge è soddisfatto anche con la consegna del DVR su supporto informatico, anche se quest’ultimo sia utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del RLS.

Secondo il Ministero, tale modalità non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni del RLS, permette di ritenere legittimo ogni accorgimento per evitare l’estrazione di copia del documento da parte del RSL e per impedire l’utilizzabilità del supporto informatico su computer diversi da quello aziendale.

Non essendo obbligatoria la consegna di copia cartacea del DVR, la scelta della modalità informatica permette di non far firmare al RLS un documento di assunzione di responsabilità sulla riservatezza dei dati contenuti nel DVR con l’indicazione della data di restituzione del documento.

Precisiamo, infine, che le indicazioni contenute nella risposta ad interpello relative al DVR possono valere anche per il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) previsto dall’art. 26 del Decreto legislativo n. 81/08.

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