Sulla Gazzetta ufficiale n. 304/08 è stato pubblicato il Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 contenente la proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti

Sicurezza sul lavoro: proroga di alcuni adempimenti

  Ambiente, Igiene e Sicurezza  

L´art. 32 del provvedimento contiene le modifiche al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009. Il termine di cui all´articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all´articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.

Pertanto, le proroghe al 16 maggio 2009 riguardano solo l´obbligo relativo alla comunicazione all´Inail dell´infortunio che comporta l´assenza dal lavoro superiore ad un giorno oltre quello dell´evento, il rinvio del divieto di effettuare la visita preventiva in fase preassuntiva, l´obbligo della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato e le relative sanzioni e l´obbligo di apporre al documento di valutazione dei rischi la "data certa".

Poiché la nuova disciplina, relativa alla valutazione dei rischi, è in vigore dal 1° gennaio 2009, tutte le novità, introdotte dal Decreto legislativo n. 81/08 e differenti dalla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, devono già essere attuate.

Per l´apposizione della "data certa" al DVR le aziende hanno tempo fino al 16 maggio 2009.

Sempre dal 1° gennaio 2009 è in vigore l´obbligo di allegare il DUVRI ai contratti di appalto stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008.

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