Il riferimento è sempre il Decreto ministeriale 2 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2000

Videoterminali: linee guida

  Ambiente, Igiene e Sicurezza  

La tutela dei videoterminalisti non può prescindere dalle linee guida e dalla adeguata attività di informazione e formazione, che il datore di lavoro deve svolgere a favore dei suoi dipendenti.

E’ videoterminalista il lavoratore che utilizza un´attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.

Se svolge la sua attività per almeno quattro ore consecutive, il lavoratore ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale. In assenza di una disposizione contrattuale, il lavoratore ha diritto, comunque, ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite, temporaneamente, a livello individuale se il medico competente ne evidenzi la necessità. Non è in alcun modo possibile cumulare le interruzioni all´inizio ed alla fine dell´orario di lavoro. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, se il lavoratore non può abbandonare il posto di lavoro. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell´orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all´interno di accordi che prevedono la riduzione dell´orario complessivo di lavoro.

I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente. La normativa vigente prevede accertamenti preventivi, tesi a valutare l’idoneità alla mansione specifica e constatare l´assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, ed accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Gli accertamenti comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

I lavoratori, prima di essere addetti alle attività che prevedono l´uso di attrezzature munite di videoterminali, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Se l´esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.

In base alle risultanze di questi accertamenti i lavoratori vengono classificati in: idonei, con o senza prescrizioni, o non idonei.

La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e quinquennale negli altri casi.

Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l´esito della visita preventiva o periodica ne evidenzi la necessità.

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