Dal 2 ottobre è in vigore il Decreto legislativo n. 144/08

Trasporti stradali: nuove modalità di controllo

  Mobility (terra, acqua, aria)  

Lo scorso 2 ottobre è entrato in vigore il Decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, che da attuazione della Direttiva 2006/CE, sulle norme minime per l´applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE 382185/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la Direttiva 88/599/CEE. Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2008.

 Il Decreto legislativo n. 144/08 prevede modalità particolari di controllo sul rispetto delle norme sui tempi di guida e di riposo e sull’uso del cronotachigrafo, per i conducenti e le imprese rientranti nel campo di applicazione del Regolamenti comunitari n. 3821/85 e n. 561/06.

I controlli vengono pianificati e coordinati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Ministero degli Interni e con il Ministero del Lavoro, e potranno essere effettuati su strada e presso l’impresa.

I controlli su strada saranno effettuati su strade, stazioni di servizio e aree di parcheggio, e potranno riguardare i tempi di guida e di riposo giornalieri e settimanali, le interruzioni, i fogli di registrazione del cronotachigrafo, la velocità del veicolo, il funzionamento corretto dell’apparecchio di controllo.

I controlli nelle imprese riguarderanno i periodi di riposo settimanali e di guida, il limite di guida bisettimanale, i fogli di registrazione, i dati e i tabulati dell’unità di bordo e della carta del conducente.

I controlli su strada e nelle imprese saranno effettuati ogni anno almeno sul 2% dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti. La percentuale verrà portata al 3% dal 2010 e al 4% dal 2012. Nell’ambito del totale dei controlli, almeno il 30% del numero totale dei giorni lavorativi controllati sarà verificato su strada, e almeno il 50% nei locali delle imprese.

Durante il controllo saranno rilevate informazioni relative al tipo di attività di trasporto effettuato (nazionale o internazionale, passeggeri o merci, conto proprio o conto terzi), alle dimensioni del parco veicolare e al tipo di tachigrafo (analogico o digitale).

Le imprese sono tenute a conservare per un anno i verbali rilasciati dagli organismi di controllo e gli altri dati relativi ai controlli effettuati.

Inoltre, i conducenti sono tenuti a portare a bordo del veicolo il modulo di controllo delle assenze dei conducenti ex art. 11 paragrafo 3 della Direttiva n. 2006/22/CE, elaborato dalla Commissione Europea e riportato in allegato alla decisione 2007/230/CE della Commissione Europea del 12 aprile 2007. Tale modulo attesta l’assenza per malattia, ferie, o la guida di un veicolo escluso dal campo di applicazione del Regolamento comunitario 561/2006. Il modulo dovrà essere conservato per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce. In caso di controllo su strada, l’organo accertatore può applicare una sanzione amministrativa da 143.00 a 570.00 euro se il conducente è sprovvisto del modulo o se il modulo è alterato o incompleto.

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